LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 58
 (Diritto di accesso)
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 , nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 59
 (Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990 , in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.
4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2018