LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 57
 (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019