LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
 (Accordi di programma)
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell’accordo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
 (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 .
2. Ai sensi dell' articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990 , nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 14 quinquies della legge 241/1990.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 bis 1
 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.
(9)
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 26
 (Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.