LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

SEZIONE II
 Agevolazioni territoriali e di categoria
Art. 3 bis
 (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")
1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:
a) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;
b) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 23/2002
2Articolo sostituito da art. 11, comma 10, L. R. 22/2020
Art. 4
 (Contributi compensativi in forma di credito d'imposta)
1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friuli- Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in regione, nella forma di credito d'imposta.
3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis", quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.
Art. 5
 (Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in
relazione alle attività produttive)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dall'1 gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.
3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione europea, come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 4/2000.
Art. 6
 (Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)
1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;
b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;
c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.
2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 18/2000
Art. 7
 (Incentivi settoriali)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 1, L. R. 12/2002