LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

SEZIONE I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.
Art. 2
 (Determinazione delle aliquote)
1. La legge finanziaria della Regione dispone, a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997.
Art. 3
 (Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)
1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.
4. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 3/2020