LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 11
 (Quote sostitutive dei tributi soppressi)
1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal Documento di programmazione economico- finanziaria.
2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota già spettante allo Stato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.