LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2000
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.
2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011