LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 6
 (Attuazione del programma regionale)
1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:
a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;
a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);
b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;
c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.
(2)
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004
2Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 18/2011