LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 7
 (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e
delle attività internazionali)
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.
2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.