LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
Art. 1
 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )
1.I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l'UPI, l'ANCI o l'UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001
2Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
3Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
7Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
8Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011
10Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
12Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
13Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021
15Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in
materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli
avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)
1.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 4
 (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee
all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24
della legge regionale 53/1981)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001
Art. 5
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e
modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in
materia di istituzione, modificazione e soppressione di
strutture regionali)
1.
All'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2002
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 25, L. R. 10/2001
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11
 (Norme di coordinamento)
1. La rubrica del Titolo IV della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente:<<Competenze della Giunta regionale e del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale>>.
2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.
3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 (Norma in materia di assunzioni a termine)
1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.
Art. 14
 (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997
in materia di assunzione di personale a tempo determinato)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.>>.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 20/2002
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 79, L. R. 3/2002
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 22, L. R. 22/2007