LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 38
 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti
locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge
regionale 8/1997)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole <<ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<agli enti locali>>, e le parole <<attribuite ai Comuni>> sono sostituite dalle parole <<attribuite agli enti locali>>.>>.