LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 novembre 1999, n. 28

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1999
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.04 - Cooperazione
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Norme in materia di lavoro
Art. 1

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 7, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 7, L. R. 13/2002
3Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2
 (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti
pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 EURO)
1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.
3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005