LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 6
 (Miglioramenti)
1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.
6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, mediante sopralluogo.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2017