LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 15
 (Iniziative finanziate)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 17/2006
2Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 37/2017