LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 10
 (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso
civico, terreni soggetti ad altri vincoli)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 28/2017