LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 9
 (Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
3. Il Direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico- scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico è determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.
6. Essi cessano comunque dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 8/2022