LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 7
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
(7)
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.
3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:
a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;
b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
c) all'adozione del conto consuntivo;
d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;
e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
f) all' assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;
g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;
h) alla stipula di contratti e convenzioni;
i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.
4.Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.
5. Il conferimento dell' incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
8. Nell' ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 14, L. R. 12/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 39, L. R. 9/2008
3Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 137, comma 2, L. R. 17/2010
4Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera b), L. R. 18/2011
5Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera c), L. R. 18/2011
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 1 sostituito da art. 4, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
9Parole sostituite al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022