Art. 4
(Controllo e vigilanza)
1.
Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.
2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'
articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 16/2008
2Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
5Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010