LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 15
 (Comitati tecnici provinciali di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.
2. Tale Comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.
3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.
4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.