LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 12
 (Convenzioni con enti pubblici)
1. Per l' esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.
2. Per l' esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.
4. L' ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.