LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Interventi a sostegno dell'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità giovanile e le imprese caratterizzate da elevati contenuti innovativi, l'Amministrazione regionale promuove azioni volte ad attivare partecipazioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA Spa >> in tali imprese e la concessione da parte della medesima società di finanziamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel testo dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e dall'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dopo le parole << Friuli - Venezia Giulia, >> sono inserite le parole << nonché della nuova impresa promossa nel territorio regionale da giovani imprenditori e dalla nuova impresa caratterizzata da elevati contenuti innovativi alle condizioni fissate dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis". >>.
3. Per il 1998, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino degli strumenti finanziari e creditizi partecipati dalla Regione, la Giunta regionale emana direttive, ai sensi del precitato articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1975, come da ultimo integrato dal comma 2, per la destinazione di 5.000 milioni nel 1998 alle iniziative riguardanti la nuova impresa nel territorio regionale autorizzando la Friulia ad attivare, per iniziative ritenute valide sotto il profilo tecnico - economico nonché caratterizzate da precisi elementi di innovazione, in deroga al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22/1975, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2/1992, partecipazioni e finanziamenti sino all'importo massimo complessivo di lire 90 milioni.
4. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale - Friuli- Venezia Giulia- FRIULIA Spa >> un fondo per la copertura dei rischi connessi alle operazioni di cui al comma 3, per l'ammontare di lire 500 milioni. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
5. Ai fini di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la << Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa >> una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo di cui al comma 4. L'autorità esecutiva e di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale è delegata nella sua veste di mandataria alla società << Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa >>, che la esercita attraverso i propri organi sociali. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di cessazione del fondo di cui al comma 4.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento del settore del << non profit >> della regione, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti normativi statali di riordino della materia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un Consorzio o di una società consortile di garanzia fidi, tra le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale e socio- sanitaria, della beneficenza, della tutela artistica e ambientale la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, con esclusione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.
9. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al consorzio di cui al comma 8 un contributo, nella misura massima di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, ad integrazione di un fondo rischi che viene costituito per le garanzie alle operazioni di finanziamento a breve e medio termine delle organizzazioni consorziate, a carico del capitolo 5016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo parere del Comitato regionale del Volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, e della competente Commissione consiliare sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e sono in particolare individuate le categorie di organizzazioni nei confronti delle quali si esplica l'intervento regionale previsto al comma 8.
11. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata a partecipare alla società cooperativa a responsabilità limitata << Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l. >> con sede legale in Padova, tramite l'acquisto di n. 1.000 quote sociali della società cooperativa medesima, del valore unitario di lire l00.000 per un valore complessivo di lire 100 milioni.
12. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 11. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 2518 del Codice Civile, la Regione recede dalla qualità di socio.
13. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla società cooperativa di cui al comma 11, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo della società cooperativa << Verso la Banca Etica >>, il Presidente della Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, in merito alla continuazione della partecipazione regionale.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 11 da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012