LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 16
 (Interventi nei settori della ricerca scientifica,
dell'istruzione e della cultura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di progetti di ricerca scientifica nonché di iniziative di diffusione e divulgazione di conoscenze scientifiche di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, realizzati dalle Università degli studi della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli - Venezia Giulia anche in regime di convenzione o in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. Con apposite direttive, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, sentita la Commissione di cui al comma 3, vengono fissati: gli indirizzi per la suddivisione per grandi aree scientifico - disciplinari delle risorse finanziarie stanziate; i requisiti della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di finanziamento; i criteri di istruttoria e selezione dei progetti; i criteri di determinazione delle spese ammissibili a contributo; nonché i criteri di valutazione ex post degli interventi approvati e finanziati.
3. Ai fini dell'istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l'Amministrazione regionale si avvale dell'operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura.
3 bis. La Commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:
a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;
b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell'ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. È comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 214 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998 in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
6. Per lo sviluppo ed il consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e tecnologica nel territorio del Friuli - Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), avente ad oggetto il potenziamento del sistema universitario regionale, la connessione con la rete nazionale della ricerca, l'individuazione di interventi infrastrutturali, di ricerca, formazione, trasferimento e diffusione nel campo della ricerca applicata e tecnologica compatibili con le linee europee e nazionali del settore. Obiettivi primari degli interventi individuati nel protocollo sono:
a) il sostegno della competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro capacità tecnologiche;
b) la creazione di nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;
c) l'attrazione di Centri di ricerca e di imprese altamente innovative;
d) la fertilizzazione incrociata tra il sistema industriale regionale e i Centri di ricerca presenti;
e) la qualificazione della Regione quale luogo di eccellenza internazionale per la ricerca e l'alta formazione in alcuni specifici settori.
7. A seguito del protocollo d'intesa viene definito un accordo di programma tra Regione, MURST e le altri parti interessate. In tale ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la cessione, a titolo da stabilire nell'accordo di programma, ad istituti ed enti scientifici nazionali, sulla base dei loro impegni e della loro capacità di utilizzare la macchina di luce di sincrotrone per ricerche di carattere innovativo, delle azioni della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> di Trieste e dei diritti sui conferimenti effettuati a titolo di futuro aumento di capitale acquisiti dalla Friulia Spa con il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le necessarie modifiche alla convenzione prevista dall'articolo 3 della predetta legge regionale 24/1988 ed emanando le opportune direttive.
8. L' autorizzazione di cui al comma 6 ed il protocollo di cui al comma 7 sono soggetti al parere preventivo della competente Commissione consiliare.
9. È abrogata a decorrere dal 1998 l'autorizzazione al conferimento della somma di lire 1.500 milioni annui prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. Corrispondentemente è revocata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, e posta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Successivamente alla cessione delle azioni di cui al comma 7, il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 24/1988 è posto in liquidazione. Con decreto dell'Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono emanate disposizioni per la cessazione del fondo e per il riversamento delle somme ad esso relativo all'Amministrazione regionale.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> un contributo annuo costante, di lire7.500 milioni complessivi, per un periodo di cinque anni, a riduzione dei residui oneri in linea capitale dei mutui stipulati per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone, ed assistiti dai contributi pluriennali concessi ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 1/1993. Il contributo è commisurato sulla base della media annua dell'ammontare del debito residuo in linea capitale, e comunque in misura non superiore a lire 1.500 milioni annui.
12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Nell'ambito delle previsioni e delle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, e ai fini dell'accordo di programma ivi previsto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per promuovere l'istituzione nella provincia di Gorizia di una scuola post - universitaria per attività di ricerca, studio e monitoraggio finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio geologico e ambientale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5103 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
16. 
( ABROGATO )
17. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento risulta pertanto determinato, in relazione alle precedenti autorizzazioni di spesa, in lire 4.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 per le medesime finalità. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982 il capitolo 5130 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
18. 
( ABROGATO )
(3)
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio annuale per il 1998. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma della legge regionale 10/1982, il capitolo 5348 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo a sostegno del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >> per le spese di funzionamento e l'attività teatrale.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5337 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
24. Ad integrazione dell'intervento di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di lire 900 milioni per l'anno 1998 a sostegno delle spese per l'avvio della programmazione artistica del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >>.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
26. Per concorrere alla programmazione artistica del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >> l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al << Centro servizi e spettacoli >> di Udine un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1998, quale concorso nelle spese sostenute dal Centro nell'ambito della stagione di prosa 1997/1998 anche per la realizzazione degli spettacoli prodotti da compagnie provenienti da Paesi esteri.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
28. In occasione della ripresa dell'attività lirico - concertistica nella sede rinnovata del Teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente un contributo straordinario di lire 1.100 milioni, a s ostegno delle spese per il riavvio della programmazione artistica.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
30. I contributi di cui ai commi 24, 26 e 28 sono concessi e contestualmente erogati in un'unica soluzione sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa della programmazione artistica e di un quadro riassuntivo in cui siano evidenziate le spese sostenute e da sostenere.
31. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 25 e 28, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 2.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 219 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'istituto IRFAI per la promozione di attività di studio in materia economico - finanziaria con particolare riferimento agli effetti dell'introduzione dell'Euro sui mercati finanziari e sulla gestione dei fondi immobiliari.
33. 
( ABROGATO )
(9)
34. 
( ABROGATO )
35. Ad integrazione dell'intervento previsto dall'articolo 96, commi 18 e 19, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo pluriennale, per una durata non superiore a 10 anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che l'Arcidiocesi stipula per finanziare il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti tecnologici.
36. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il trenta giugno, corredata del provvedimento con cui l'Arcidiocesi dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 130 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 390 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'acquisizione ed il riattamento di un immobile da destinare al completamento del museo archeologico comunale.
39. Per la concessione della sovvenzione di cui al comma 38, si applicano le modalità indicate all'articolo 39, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese straordinarie per l'anno 1998 a sostegno di iniziative commemorative nella Regione del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, mediante concessione di un contributo ad associazioni rappresentative a livello nazionale che celebrino la ricorrenza con un programma d'interventi che risponda ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa del programma d'interventi e del relativo preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
44.
Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Pro loco di Gorizia e di Aviano, al Comune di Tarcento, all'Associazione culturale Folkgiornale-Folkest finanziamenti straordinari per la realizzazione di manifestazioni di interesse regionale e di rilievo internazionale. >>.

45. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 29/96, come sostituito dal comma 44, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5363 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
46. Alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a valere sulle assegnazioni statali in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, si provvede previa presentazione da parte dei beneficiari di una dichiarazione di accettazione del finanziamento fissato dal programma approvato dalla Giunta regionale.
47.  
( ABROGATO )
47 bis.  
( ABROGATO )
47 ter. 
( ABROGATO )
47 quater.  
( ABROGATO )
47 quinques.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
b) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.
48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l’attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità.
48 quinquies.  
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
(6)
50. 
( ABROGATO )
51. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a favore dell'Università degli studi di Udine e per l'attuazione del proprio piano edilizio è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. 
( ABROGATO )
55. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 1.500 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita all'anno successivo sul capitolo corrispondente al capitolo 4847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, è ulteriormente trasferita al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Comune di Spilimbergo per la realizzazione del nuovo laboratorio per le esercitazioni di << Terrazzo >> della Scuola Mosaicisti del Friuli.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
58. Per le finalità indicate dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato a favore dell'Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1998.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
60. 
( ABROGATO )
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
64. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo annuo a favore di associazioni, costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e che non perseguano finalità di lucro, per lo svolgimento di attività di promozione e divulgazione nel campo artistico, culturale, formativo artigianale e sociale, con particolare riguardo alla creazione di rapporti e collegamenti con istituzioni e realtà operanti nel Centro Europa, nei paesi dell'Est e del bacino del Mediterraneo.
65. Le Associazioni beneficiarie possono utilizzare il contributo per le proprie esigenze di gestione per una quota non superiore al trenta per cento.
66. Il contributo è concesso sulla base di apposita domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma annuale di attività e, in prima istanza, dello Statuto dell'Ente.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'associazione << Comunità del Melograno >> da destinare all'acquisto del terreno dell'attuale sede in comune di Reana del Roiale.
69. La sovvenzione straordinaria è destinata anche per la sistemazione dei prefabbricati, che costituiscono la struttura per il funzionamento dell'associazione e l'accoglimento dei disabili.
70. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 68, il legale rappresentante dell'associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dai commi 68 e 69 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 26 da art. 125, comma 3, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 11 da art. 16, comma 1, L. R. 14/1998
3Comma 18 abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
4Parole sostituite al comma 62 da art. 6, comma 66, L. R. 4/1999
5Comma 47 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 22/1999
6Comma 49 abrogato da art. 2, comma 3, L. R. 22/1999
7Parole sostituite al comma 56 da art. 16, comma 42, L. R. 25/1999
8Parole soppresse al comma 48 da art. 41, comma 1, L. R. 1/2000
9Comma 33 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
10Comma 34 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
11Comma 47 bis aggiunto da art. 6, comma 82, L. R. 4/2001
12Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002
13Comma 3 sostituito da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
14Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
15Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
16Comma 47 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 13/2002
17Comma 52 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
18Comma 53 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
19Comma 54 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
20Comma 60 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
21Comma 61 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
22Comma 62 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
23Comma 63 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
24Parole soppresse al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004
25Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004 . Fino a tutto l'anno scolastico 2003-2004, il reddito imponibile complessivo non può superare l'importo di 26.000 euro.
26Parole aggiunte al comma 48 da art. 3, comma 2, L. R. 20/2004 , a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.
27Comma 20 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
28Comma 21 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
29Integrata la disciplina del comma 14 da art. 5, comma 36, L. R. 1/2007
30Comma 47 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
31Comma 48 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
32Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
33Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
34Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
35Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
36Comma 47 ter aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 30/2007
37Comma 48 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
38Comma 48 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
39Le variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 decorrono dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto stabilito dall'art. 4, c. 51, della medesima L.R. 30/2007, come modificato dall'art. 8, c. 9, L.R. 12/2009.
40La decorrenza delle variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 è posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 12/2010.
41Comma 47 ter abrogato da art. 7, comma 5, L. R. 9/2008
42Integrata la disciplina del comma 47 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
43Integrata la disciplina del comma 47 ter da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
44Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
45Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 8, comma 39, L. R. 17/2008
46La decorrenza delle variazioni apportate dall'art. 4, commi 49 e 50, L.R. 30/2007 è posposta all'1 settembre 2012, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 11/2011.
47Parole sostituite al comma 48 bis da art. 7, comma 9, L. R. 11/2011
48A seguito della modifica apportata dall'art. 9, comma 7, L.R. 18/2011, il differimento all' 1 settembre 2012 delle variazioni introdotte al presente articolo dall'art. 4, comma 50, L.R. 30/2007, è limitato alla sostituzione del comma 48.
49Comma 47 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
50Comma 47 bis sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
51Comma 47 quater aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
52Comma 47 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
53Parole sostituite al comma 48 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 18/2011
54Parole aggiunte al comma 47 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012 . L'estensione dell'intervento all'acquisto di libri di testo non forniti in comodato ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 7 L.R. 14/2012.
55Comma 47 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
56Comma 47 sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
57Comma 47 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
58Comma 48 sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
59Comma 48 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
60Comma 48 ter aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
61Comma 48 quater aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
62Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
63Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
64Comma 48 quinquies aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 27/2014
65Parole sostituite al comma 48 quater da art. 2, comma 7, L. R. 7/2015
66Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 2, comma 8, L. R. 7/2015
67Comma 48 quinquies sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 33/2015
68Integrata la disciplina del comma 48 da art. 10, comma 1, L. R. 3/2016
69Parole aggiunte al comma 48 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
70Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
71Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 8, comma 7, L. R. 24/2016
72Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 7, comma 10, L. R. 44/2017
73Comma 47 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
74Comma 47 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
75Comma 47 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
76Comma 48 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
77Comma 48 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
78Comma 50 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
79Comma 16 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.