LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 14
 (Attuazione di programmi comunitari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente ai fini di semplificazione, principi e procedure ivi previste, al Documento unico di programmazione (DOCUP) 1997-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate, per il periodo 1997-1999, dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, presentato alla Commissione europea l'8 agosto 1996 e dalla stessa adottato con modifiche con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
b) con le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) con le risorse proprie che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.
3. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui al comma 2, presso la Friulia Spa, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >>. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia Spa per la costituzione del fondo è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria; l'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
5. Le modalità procedurali, i criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999, anche relativamente agli interventi di cui al comma 10, sono stabiliti da apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini del comma 3 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia Spa una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione.
7. La convenzione di cui al comma 6, in particolare, stabilisce:
a) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;
b) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio finanziario e fisico nonché di rendicontazione;
c) le modalità per l'espletamento dell'attività nonché del controllo degli interventi di cui all'Asse 1 - azione 1.2 << Servizi finanziari >> che la società Friulia Spa, in quanto beneficiaria e soggetto attuatore dell'azione stessa, esercita attraverso i propri organi sociali.
8. La Giunta regionale sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti per l'attuazione delle azioni, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.
9. I Direttori regionali preposti alle Direzioni competenti provvedono alla concessione dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia Spa relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative da ammettere al finanziamento.
10. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui al comma 3 anche iniziative avviate a decorrere dall'8 agosto 1996, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e che, nel caso di beneficiari privati, non abbiano usufruito di altri interventi pubblici.
11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo l'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul Docup 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla Decisione CE n. c(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal DOCUP obiettivo 2 1997- 1999. Tali iniziative son o individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per settore.
12. In attuazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1997 n. 141, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma aggiuntivo regionale per un importo complessivo di lire 14.994 milioni da destinare, nell'ambito degli interventi finanziati dal FERS, prioritariamente alla integrazione delle disponibilità finanziarie di quelle azioni dove prevedibilmente risulta maggiore la domanda di intervento, con priorità per le iniziative rivolte alle imprese. La destinazione di tali risorse è decisa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari e ai rapporti esterni di concerto con l'Assessore all'industria. Tali risorse confluiscono, con distinta evidenza, nel fondo di cui al comma 3.
13. Per quanto non disposto con i commi da 1 a 12 si fa rinvio agli articoli della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 9, 18, 19, 20, 21 e 23. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge 35/1995 non si intende riferito agli automezzi.
15. I termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 46/1993 sono stabiliti avuto riguardo ai termini finali di realizzazione dei programmi fissati dalla decisione di approvazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.
16. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 137.002.480.000 come di seguito specificato:
a) a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 2.771 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.811 milioni per l'anno 1998 e di lire 960 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la spesa complessiva di lire 78.551.480.000, di cui a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS la spesa di lire 67.475.000.000 per l'anno 1998 a carico del capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 11.076.480.000, suddivisa in ragione di lire 7.234.560.000 per l'anno 1998 e di lire 3.841.920.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7740 del precitato stato di previsione;
c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea la spesa complessiva di lire 55.680.000.000, di cui a valere sul FERS complessive lire 42.873.600.000, suddivise in ragione di lire 28.003.200.000 per l'anno 1998 e lire 14.870.400.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7741 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a valere sul FSE complessive lire 12.806.400.000, suddivise in ragione di lire 8.361.600.000 per l'anno 1998 e di lire 4.444.800.000 per l'anno 1999 a valere sul capitolo 7742 del precitato stato di previsione.
17. Per le finalità previste dal comma 12, a titolo di programma aggiuntivo regionale degli interventi sostenuti dal FERS è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.994.000.000, suddivisa in ragione di lire 7.497.000.000 per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 7737 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
18. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera b), sui capitoli 171 e 172 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE.
19. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera c), sui capitoli 173 e 174 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE.
20. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 16 e 17, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 10.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 30 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
21. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/95, la spesa di lire 1.252.980.088 per l'anno 1998 a carico del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 901.888.068, suddivisa in ragione di lire 699.888.068 per l'anno 1998 e di lire 202 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 159 milioni, suddivisa in ragione di lire 74 milioni per l'anno 1998 e di lire 85 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
22. Corrispondentemente alle spese previste dal comma 21 alle lettere a) e b) sono previste entrate di pari importo sui capitoli 183 e 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti assegnate dalla Unione europea e rispettivamente dallo Stato.
23. Lo stanziamento del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è ridotto di lire 71 milioni per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Corrispondentemente è ridotta di pari importo l'entrata prevista per l'anno 1999 sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
24. Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa relativa al Documento unico di programmazione per l'obiettivo 5b di cui al Capo IV della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, al fine di conseguire il massimo livello di utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione del DOCUP 5b medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad anticipare sul piano finanziario del DOCUP 5b ulteriori risorse proprie nella misura di lire 28.930 milioni per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 35/1995, e successive modificazioni e integrazioni;
b) a riassegnare all' ERSA risorse finanziarie in misura corrispondente a quelle derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alla rendicontazione di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 36/1997, da utilizzare per le medesime finalità previste dal DOCUP 5b, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenuto conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.
25. Per le finalità di cui al comma 24, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:
a) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FEOGA lire 12.497 milioni a carico del capitolo 7007 della spesa;
b) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FERS lire 3.087 milioni a carico del capitolo 7008 della spesa;
c) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FEOGA lire 6.019 milioni a carico del capitolo 7009 della spesa;
d) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FERS lire 1.528 milioni a carico del capitolo 7010 della spesa;
e) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FEOGA lire 5.404 milioni a carico del capitolo 7011 della spesa;
f) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FERS lire 395 milioni a carico del capitolo 7012 della spesa.
26. All'onere complessivo di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 derivante dal comma 25 si provvede per lire 27.000 milioni mediante revoca dell'autorizzazione di spesa di pari importo disposta con l'articolo 19, comma 4, della legge regionale 36/1997 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, e per lire 1.930 milioni nel quadro del bilancio, attraverso il minore ripristino di stanziamento sul capitolo medesimo, a titolo di utilizzo di avanzo vincolato, rispetto alle economie di spesa finalizzate accertate al 31 dicembre 1997 nella misura di lire 18.494.117.006 sul capitolo ad esso corrispondente del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Dette spese sono ripristinate nella misura complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 ai sensi del comma 28.
27. Per le finalità di cui al comma 24, lettera b) è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
28. In relazione al disposto di cui al comma 26, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.
29. In relazione a quanto disposto con l'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 36/1997, nonché con il comma 24, lettera a), è previsto nell'anno 1999 il rimborso complessivo di lire 44.056 milioni, di cui lire 29.759 milioni da parte dello Stato, e lire 14.297 milioni da parte dell'Unione europea, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:
a) a titolo di cofinanziamento statale FEOGA lire 16.172 milioni sul capitolo 885 dell'entrata;
b) a titolo di cofinanziamento statale FERS lire 13.587 milioni sul capitolo 886 dell'entrata;
c) a titolo di cofinanziamento comunitario FEOGA lire 7.769 milioni sul capitolo 887 dell'entrata;
d) a titolo di cofinanziamento comunitario FERS lire 6.528 milioni sul capitolo 888 dell'entrata.
30. All'onere complessivo di lire 55.930 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 27 e 28 si provvede come segue:
a) per lire 44.056 milioni con l'entrata di cui al comma 29;
b) per lire 11.874 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte, in relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, per l'anno 1999, dalla legge regionale 35/1995 con l'articolo 33, commi 1, lettera a), e 4, lettera a), nella misura di lire 6.979 milioni a carico del capitolo 6998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e con l'articolo 33, commi 1, lettera b), e 4, lettera b), nella misura di lire 4.895 milioni a carico del capitolo 6999 del medesimo stato di previsione.
31. In relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1999 dalla legge regionale 35/1995 rispettivamente con l'articolo 33, comma 8, lettere a) e b), relativamente ai fondi statali, nonché con l'articolo 33, comma 9, lettere a) e b), relativamente ai fondi comunitari, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, sono ridotte dei sotto specificati importi, in corrispondenza al minore accertamento delle corrispondenti entrate sui correlati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio, a fianco degli stessi indicati:
a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa per lire 16.172 milioni (Fondi statali FEOGA);
b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa per lire 13.587 milioni (Fondi statali FERS);
c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa per lire 7.769 milioni (Fondi FEOGA);
d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa per lire 6.528 milioni (Fondi FERS).
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il piano finanziario previsto dal DOCUP obiettivo 5B da utilizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per le medesime finalità previste dal DOCUP stesso, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.324.516.904 a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, suddivise in ragione di lire 874.838.968 per l'anno 1998 e di lire 2.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante le riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 6 e rispettivamente 2, per lire 874.838.968 relative all'anno 1998 e per lire 1.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8960 del medesimo stato di previsione nonché per lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8656 del medesimo stato di previsione.
34. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.
35. I fondi regionali di cui al comma 34 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
37. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 951/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.
38. I fondi regionali di cui al comma 37 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del programma nazionale, agli interventi previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Giunta regionale approva con propria deliberazione il programma regionale annuale.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.300 milioni al Comune di Trieste per gli interventi previsti nel progetto-programma comunitario URBAN approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(97)3505 dell'8 dicembre 1997, denominato << Progetto Tergeste - Rivitalizzazione sociale ed economica dell'area sistema di Cittavecchia >>.
44. La concessione e contestuale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione della relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, corredata della deliberazione comunale di adozione del progetto-programma approvato dalla Comunità Europea.
45. Il Comune di Trieste, ai fini della rendicontazione della spesa deve presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
46. È facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere al Comune l'invio dei documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 45.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1998 e lire 1.100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
48. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 47, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 1.100 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
49.
Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 12, è aggiunto il seguente:
<< Art. 13 ter
 (Fondo per l'attuazione e per l'adeguamento del
cofinanziamento
regionale di programmi e progetti comunitari)
1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.
2. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale che - sentita la competente Commissione consiliare - valuta l'aspetto di priorità del documento da ammettere a cofinanziamento regionale rispetto alle disponibilità del fondo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione delle quote statale e comunitaria ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
3. In relazione a modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni, o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento statale o comunitario di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote statale e comunitaria ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.
4. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - venire trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti. >>.

Note:
1Comma 11 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 11/1998
2Derogata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 6, L. R. 17/1998
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 10, comma 7, L. R. 17/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4, L. R. 17/1998
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 26/1999
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 48, L. R. 24/2009
7Integrata la disciplina del comma 32 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2010