LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.05 - Personale regionale

Art. 11
 (Erogazione anticipata dei contributi su iniziative
cofinanziate)
1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari dei DOCUP obiettivo 2 e 5b e dei Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) di cui alla comunicazione n. 94/C 180 e relativi subnumeri del 1 luglio l994, approvati dalla Commissione europea relativamente alla Regione Friuli- Venezia Giulia, i contributi concessi in attuazione di detti programmi possono essere erogati anche in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa contribuita, nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente il suo concreto inizio e dietro prestazione, da parte dei soggetti privati, di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.
2. Ai beneficiari pubblici può essere erogata una seconda anticipazione fino al massimo del 90 per cento del contributo concesso ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo.
3. Per le attività cofinanziate dal FSE la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.
4. La presente norma si applica anche ai contributi erogati a valere sugli obiettivi 2 e 5b, attuati in esecuzione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998.