LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Programmi Operativi (PO) Interreg II A e C e Azione Pilota articolo 10 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) << Spazio Alpino >>, le Direzioni e le altre strutture regionali soggetti attuatori possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.
2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) Interreg II C ed Azione Pilota articolo 10 FESR << Spazio Alpino >>, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.
3. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.