LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1998, n. 14

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1998
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.01 - Industria

Art. 7
 (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è disposta l'assegnazione a favore dei Comuni della Regione della somma di lire 2.500 milioni.
2. Le assegnazioni previste dal comma 1 sono attribuite ai Comuni per l'esercizio delle funzioni proprie.
3. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1729 (2.1.232.3.12.33), che si istituisce nella Rubrica n. 11 - programma 0.6.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione XII - con la denominazione << Fondo perequativo delle assegnazioni al sistema delle autonomie locali >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1998.