LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Articolo 21
 (Modifica alla legge regionale 3/1998)
1.
Il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998 è sostituito dal seguente:
<< 11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo l'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul Docup 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla decisione CE n. C(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal Docup obiettivo 2 1997- 1999. Tali iniziative sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per settore. >>.