LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 36

Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria

CAPO IV
 Ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al
Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b
Art. 12
 (Finalità)
1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativamente al Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 5b, l'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 1997 provvede:
a) al finanziamento alternativo di progetti cofinanziati in attuazione della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23 aprile 1997 C(97) 1035/6;
b) all'impegno delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, comma 1 per il finanziamento dei progetti inclusi nelle graduatorie relative ai bandi ed inviti emanati con deliberazioni della Giunta regionale 20 dicembre 1995, n. 6448 e 1 agosto 1997, n. 2418.

Art. 13
 (Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo)
1. Con decreto del direttore dell'Ente regionale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura (ERSA) sono individuati, per ciascun sottoprogramma e con l'indicazione degli importi, i progetti ammessi al finanziamento alternativo di cui alla lettera a) dell'articolo 12, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, il quale verifica la coerenza di tali progetti con le finalità delle Misure del DOCUP obiettivo 5b.
2. Il decreto di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
3. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1997 in applicazione del comma 1 si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1998
Art. 14
 (Rendicontazione)
1. Gli importi determinati con il decreto di cui all'articolo 13 sono inseriti nella rendicontazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 35/1995.
Art. 15
 (Pubblicità e controlli dei contributi comunitari)
1. I beneficiari pubblici e privati titolari dei progetti inclusi nel decreto di cui all'articolo 13 sono tenuti al rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità e ai controlli dei contributi comunitari previste dalla decisione 20 gennaio 1995 n. C(95) 95.
2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 sono a carico della Misura << Attuazione e assistenza tecnica >> del DOCUP.
Art. 16
 (Recupero di progetti dalle graduatorie)
1. Il direttore dell'ERSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), procede alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi ai soggetti beneficiari individuati dalle graduatorie entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale vigente del DOCUP obiettivo 5b, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 5 settembre 1997, n. 28.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare fondi propri in misura corrispondente alle risorse derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alle rendicontazioni di cui all'articolo 14.
3. Per le finalità previste dal comma 2, da conseguire con le modalità di cui ai capi III e IV della legge regionale 35/1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni da impiegare in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 5b.
Art. 17
 (Modifica del bilancio dell'ERSA)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ERSA modifica il proprio bilancio accorpando i capitoli di spesa istituiti in riferimento agli importi assegnati alle singole Misure del DOCUP obiettivo 5b, istituendo capitoli di spesa e di entrata dal bilancio regionale sulla base dei sei sottoprogrammi previsti dal DOCUP medesimo.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2Comma 3 abrogato implicitamente da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 18
 (Norma finale)
1. Successivamente al termine del 31 dicembre 1997 di cui all'articolo 12, l'ERSA, sentito il Comitato di Sorveglianza e previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata ad applicare le procedure di cui alla presente legge qualora sussista la necessità di ulteriore accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b.