LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO III
 PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ALTERNATIVE:
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI
Art. 11
 
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia >> - Azione 3 << Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti >> secondo le disposizioni del presente Capo.
2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.
3. I contributi sono concessi:
a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;
b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).

Art. 12
 
1. Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 3/1995.
Art. 13
 
1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
2. Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.
3. I contributi previsti dall'articolo 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.
Art. 14
 
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.
Art. 15
 
1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001