LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 3
 
1. Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.