LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 2
 
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 1 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft >>, secondo le disposizioni del presente Capo.
2. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer, il design, la politica della qualità e la commercializzazione dei prodotti;
b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.