LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 32

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 4
 (Modalità di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.