LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

CAPO III
 Norme in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale
Art. 32
 (Soppressione di Servizi inutili
ed accorpamento di Direzioni regionali)
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:
a) soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;
b) accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;
c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
d) accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.
Art. 33
 (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
per lo sviluppo della montagna)
1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;
d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;
e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'artico 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole << dall'Ufficio di Piano >> sono sostituite dalle parole << dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna >>.
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.