LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

Art. 33
 (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
per lo sviluppo della montagna)
1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;
d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;
e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'artico 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole << dall'Ufficio di Piano >> sono sostituite dalle parole << dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna >>.
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.