LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

Art. 15
 (Incarichi di consulenza esterna)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:
a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
c) istituti universitari;
d) istituzioni scientifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.