LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 32
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all' articolo 8, comma 11 e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 31/1997