LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 (Disposizioni in materia di beni mobili eimmobili del patrimonio regionale)
1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.
2. I beni di valore non superiore a 50 euro vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico, quali materiali di facile consumo.
3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.
5. I beni che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati.
6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonché i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.
7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.
8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito, anche in proprietà, agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni mobili già in uso agli stessi, nonché alla Regione medesima.
8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.
8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.
9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.
10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.
11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso.
12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.
13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli destinati ad uso di abitazione e di attività artigianali e commerciali.
14. All'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 21/1987, e successive modificazioni ed integrazioni le parole << nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di Grado >> sono sostituite dalle parole << nel comune di Grado e nel comune di Fiumicello >>.
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 11/1999
2Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 3, L. R. 11/1999
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 4, L. R. 11/1999
4Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 5, L. R. 11/1999
5Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 6, L. R. 11/1999
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 63, L. R. 3/2002
7Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 13/2002
8Parole sostituite al comma 9 da art. 2, comma 5, L. R. 13/2002
9Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
10Parole soppresse al comma 7 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
11Parole soppresse al comma 8 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
12Comma 8 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
13Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
14Comma 16 abrogato da art. 14, comma 55, L. R. 17/2008
15Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 14, L. R. 12/2009
16Parole aggiunte al comma 8 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
17Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
18Comma 15 abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 57/1971.