LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Interventi nel settore dell'edilizia
abitativa e del territorio)
1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
4. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1080 e 1531 dello stato di previsione dell'entrata, nella misura di lire 324.035.771 e rispettivamente di lire 4.973.906.016, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.297.941.787 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, è autorizzata la spesa di lire 35.196.155 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
6. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
7. Al fine di favorire il contenimento del consumo di energia negli edifici pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore per il riscaldamento.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 7.
9. Per le finalità previste al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un limite di impegno di lire 100 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.
12. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2016 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.947.862.490 per l'anno 1997 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 10 della legge 10/1991, a carico del capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 4/1991, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 47/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
16. Per completare la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 159.049.482. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 159.049.482 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per completare la realizzazione della viabilità di servizio forestale, in zone di alto fusto nella provincia di Udine, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 28.272.534. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.272.534 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
18. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, contributi straordinari ai Comuni delle zone lagunari che gestiscono Centri visite di oasi avifaunistiche o di ambiti di tutela e fruizione ambientale.
19. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono inoltrate all'Azienda delle foreste e dei parchi regionali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
21. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'impianto di incenerimento sito nel comune di Moraro mediante interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme di sicurezza l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Gradisca d'Isonzo, proprietario dell'impianto, anticipazioni finanziarie in conto capitale fino al limite massimo di lire 1.000 milioni, da restituire senza interessi in tre anni con rate di ammortamento costanti.
22. La domanda è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.
23. L'anticipazione finanziaria è erogata in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, con riferimento ai lavori attuati o da attuarsi a partire dalla data del dissequestro giudiziario dell'impianto. Le modalità di accertamento dell'utilizzo dell'anticipazione predetta sono indicate nel provvedimento di concessione.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 2433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
25. Gli introiti delle somme rimborsate affluiscono al capitolo 1508 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
26. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre ed attuare un'integrazione, con l'individuazione di nuovi interventi, del progetto mirato alla ripresa economica delle zone dei territori delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, definito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
27. L' integrazione del progetto è predisposta dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della legge regionale 35/1987.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
29. 
( ABROGATO )
(3)
30. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, della legge regionale 5/1994, come integrato dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
31. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ovaro un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della strada comunale Muina-Raveo, unica viabilità alternativa alla SS 355 di collegamento con il Cadore. L'assegnazione straordinaria è concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione.
32. Per l e finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
33. Per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi quelli già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire i contributi in conto esercizio previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste - Ente autonomo del porto di Trieste in contributi in conto capitale a favore del medesimo ente. I programmi comprendono la realizzazione ed il completamento di opere, impianti ed attrezzature fisse o mobili ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria.
34. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 33 sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, di lire 1.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
36. Al fine della realizzazione di una rete interregionale di radar meteorologici, prevista nell'ambito della programmazione statale in materia di tutela ambientale, l'Amministrazione regionale partecipa al progetto denominato "Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali" e ne sostiene le relative spese in compartecipazione con lo Stato e le altre Regioni interessate. A tal fine è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento complessivo di lire 212.500.000 per la realizzazione degli interventi di calibrazione dei dati radar con la rete di monitoraggio ambientale a terra e di connessione tra il radar dell'ERSA ed il polo regionale del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il provvedimento di concessione ne stabilisce le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 212.500.000 per l'anno 1997 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 2243 - lire 111.500.000;
b) capitolo 2244 - lire 101.000.000.
39. A fronte della spesa di lire 111.500.000 di cui al comma 38, lettera a), è corrispondentemente prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità di cui al comma 36 ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
Note:
1Parole sostituite al comma 27 da art. 33, comma 2, L. R. 23/1997
2Parole soppresse al comma 7 da art. 79, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010