LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Trasferimenti agli Enti locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con l'assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
2. Per l'anno 1997, la Regione assegna alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane somme corrispondenti ai trasferimenti disposti dallo Stato per l'anno 1997 ai sensi degli articoli 35, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dell'assegnazione spettante a ciascun ente è determinata con riferimento all'importo dei trasferimenti spettanti per l'anno 1997, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, quali risultano nell'allegato A.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 515.677.255.049 per l'anno 1997 a carico del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti di cui al comma 2 sia inferiore alla media pro-capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.
5. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 4 sono definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2, 3, lettera a), 3 quater e 3 quinquies della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 120.000 milioni per l'anno 1997, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli nella seguente misura:
a) lire 38.000 milioni alle Province, ivi compresi nell'ammontare di lire 1.500 milioni gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5; di detta somma 4.000 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 8, lettera b);
b) lire 75.000 milioni ai Comuni;
c) lire 7.000 milioni alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
8. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), sono autorizzati:
a) la spesa di lire 34.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;
b) il limite d' impegno decennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1997, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per il triennio 1997- 1999 a carico del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
(4)
9. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1997.
12. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Nell'ambito delle finalità già previste dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzato il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di nuovi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 a fronte dell'entrata di pari importo prevista sul capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
18. 
( ABROGATO )
(7)
19. 
( ABROGATO )
(8)
20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e le relative autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 5065, 4005 e 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - ivi comprese le disponibilità ancora esistenti sui citati capitoli a fronte di autorizzazioni disposte negli anni precedenti - sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi delle surrichiamate normative.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 20 da art. 16, comma 20, L. R. 3/1998, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
2Abrogate, con effetto dal 10 gennaio 1997, le disposizioni del comma 20 riguardanti l' articolo 21 della L.R. 32/87 e relative autorizzazioni di spesa, come previsto dal comma 11 dell' articolo 122 della L.R. 13/98.
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 4/2001
4Integrata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
5Parole soppresse al comma 14 da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
7Comma 18 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
8Comma 19 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
9Parole soppresse al comma 20 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
10Parole soppresse al comma 20 da art. 55, comma 1, L. R. 24/2006