LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1996
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 3
 (Applicabilità dell'articolo 1 della legge regionale 8/1992
alla provincia di Trieste)
1. Ai fini della presente legge l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, si applica all'intera provincia di Trieste.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).