LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1996
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 14
 (Norme abrogative e di adeguamento
della legislazione vigente)
1. La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.
2. Sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.
4. Sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972.
5. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 2, L. R. 31/1996
2Parole soppresse al comma 2 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
3Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 10, L. R. 13/1998
4Comma 5 abrogato da art. 84, comma 11, L. R. 13/1998