LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO IV
 ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO
Art. 53
 (Ente gestore del Parco naturale
delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;
m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.
3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.
4.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
3Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole soppresse alla lettera l) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 54
 (Ente gestore del Parco naturale
delle Prealpi Giulie)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;
i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).
3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.
4.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998
2Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
4Parole sostituite alla lettera m bis) del comma 2 da art. 220, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Parole soppresse alla lettera h) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021