LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO III
 DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
Art. 41
 (Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 42
 (Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)
1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 43
 (Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 43 bis
 (Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 17/2008
2Articolo aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole soppresse al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Parole sostituite al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 44
 (Istituzione della Riserva naturale
della Valle Canal Novo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 44 bis
 (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018
4Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 45
 (Istituzione della Riserva naturale
delle Foci dello Stella)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 46
 (Istituzione della Riserva naturale
della Valle Cavanata)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
4.  
( ABROGATO )
(7)
4 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 62, L. R. 20/2000
2Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L. R. 3/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2006
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Parole soppresse al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7Comma 4 abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Comma 4 bis abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 47
 (Istituzione della Riserva naturale
della Foce dell'Isonzo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 48
 (Istituzione della Riserva naturale
dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)
1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 49
 (Istituzione della Riserva naturale
delle Falesie di Duino)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 3 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 50
 (Istituzione della Riserva naturale
del Monte Lanaro)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 51
 (Istituzione della Riserva naturale
del Monte Orsario)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 52
 (Istituzione della Riserva naturale
della Val Rosandra)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021