LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 40
 (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.
1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021