LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.
2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.
4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
8.  
( ABROGATO )
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021