LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
a) per le attività agricole:
1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;
2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;
3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
b) per le attività silvo-pastorali:
1) delle zone destinate a pascolo o a prato pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;
2) della gestione dei pascoli, dei prati pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;
4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi.
Note:
1Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021