LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 11
 (Piano di conservazione e sviluppo)
1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012
3Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021