LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VIII
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 50
 (Contributo straordinario alla Sincrotrone Trieste Scpa
per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 10, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Sincrotrone Trieste Scpa un contributo straordinario una tantum di lire 2.000 milioni, a titolo di concorso nelle spese per la esecuzione del progetto di ricerca applicata, avente ad oggetto la realizzazione di un "acceleratore di protoni ad alta efficienza per applicazioni industriali", che la Regione stessa ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per l'ammissione al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato, per una quota parte fino all'ammontare massimo di lire 500 milioni, in via anticipata, con esonero da garanzie, a sostegno delle spese per lo studio di prefattibilità del progetto, su conforme presentazione da parte della società Sincrotrone Trieste Scpa alla Direzione regionale dell'industria di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa.
3. Alla concessione ed erogazione della rimanente parte del contributo si provvede, con le modalità di cui al comma 2, dopo il perfezionamento del contratto di ricerca che la società esecutrice del progetto stipula, ai sensi dell'articolo 9 della legge 46/1982, con l'Istituto Mobiliare Italiano.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati dai provvedimenti amministrativi di concessione assunti dalla Direzione regionale competente.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 51
 (Interventi a sostegno del Consorzio
per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 52
 (Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di
esportazione)
1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.