LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO XII
 COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RINASCITA DELLE ZONE
TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Art. 61
 (Disposizioni finanziarie per il completamento
dell'opera di rinascita delle zone terremotate
del Friuli-Venezia Giulia)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 135.903.175.756, disponibile sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" e corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 13, per lire 135.000 milioni è impiegata a copertura degli interventi autorizzati con l'articolo 78, commi da 1 a 6, e per lire 903.175.756 riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1990, la somma di lire 6.600 milioni, disponibile sul capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 14, riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".
3. Gli importi relativi alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 2005 con il comma 6 dell'articolo 79 sul limite di impegno ivi indicato riaffluiscono al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.