LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 (Finanziamento straordinario alla
Fondazione musicale "Città di Gorizia")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. La Fondazione musicale "Città di Gorizia" è tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui è finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.